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SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Amministrazione Trasparente

Art. 26 d. Lgs. 33/2013 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.  
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
 Art. 27 d. Lgs. 33/2013 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
    •   a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario; 
    •   b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
    •   c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
    •   d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
    •   e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
    •   f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto incaricato.
   

 Art. 12 Legge. 241/1990  
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati agli interventi di cui al medesimo comma.
  La delibera CIVIT 59/2013 chiarisce che Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. Non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. Inoltre, nella stessa delibera, si specifica che la pubblicazione di tali provvedimenti in elenchi assolve anche all'obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del DPR 118/2000.    


Ultimo aggiornamento effettuato il 28/10/2014 alle 16:38


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